Lo spunto per questo post nasce da un articolo pubblicato su diversi quotidiani tra cui il Faro (Fonte), riguardo un drone (sembra che si tratti un DJI Mini 2 che si pilota senza attestato vedi articolo del Blog “DJI Mini 2 – Info e specifiche del drone senza patentino”), ritrovato nel porto commerciale di Gaeta.
Come riportato nell’articolo del quotidiano il Faro, il servizio di vigilanza del varco doganale del porto commerciale hanno avvisato la Guardia Costiera di Gaeta, circa il ritrovamento di un drone nell’area da loro controllata.
Il drone è stato ritrovato in una zona soggetta a restrizione per motivi di sicurezza e difesa contro le minacce esterne, ma si ignora se il drone sia stato abbandonato o sia caduto.
I militari dopo alcune verifiche sono riusciti a risalire al proprietario (probabilmente attraverso il QR-code), a cui è stata comminata una multa di 309,00 euro per mancanza dell’assicurazione del drone, che sappiamo benissimo essere obbligatoria sia in base al Regolamento d’Esecuzione 2019/947 che in base al Regolamento UAS-IT di ENAC.
Multa per mancata assicurazione drone: quale tariffario?
In un precedente articolo del Blog “Sanzioni per droni – Fermi al 2015?”, si era già affrontato il problema del disallineamento tra le sanzioni previste per il pilota di aeromobili pilotaggio remoto e il nuovo regolamento di esecuzione europeo 2019/947 sui droni e la conseguente integrazione ENAC nota come Regolamento UAS-IT.
Spulciando infatti l’unico documento di riferimento a noi noto relativo alle sanzioni per i piloti di droni, “Aeromobili a pilotaggio remoto prontuario delle sanzioni“, pubblicato da Assopars, e che rilsale al 2015, si evince cha la tariffa di 309,00 euro comminata al pilota del drone ritrovato in un’area del porto commerciale di Gaeta, non corrisponde al tariffario 2015, per il quale la sanzione prevista per mancanza di assicurazione del drone è ben diversa.

Estratto dal tariffario sanzioni per aeromobili a pilotaggio remoto – Ed. 2015
Da qui’, l’evidente necessità di conoscere quale siano effettivamente le sanzioni previste in per omissione di documentazione autorizzativa, mancanza attestato pilota e scorretti comportamenti del pilota di droni, in relazione sia al Regolamento di esecuzione 2019/947 che in relazione al regolamento UAS-IT di ENAC.
Assicurazione drone – Obbligatorietà: un principio da ribadire
La conoscenza delle norme per il pilotaggio dei droni e parimenti delle sanzioni previste in caso di inadempienza del pilota, rappresentano un obbligo e un diritto per tutti i piloti di droni, siano essi occasionali o professionali.
L’obbligo delle conoscenza delle norme (Regolamento di esecuzione (EU) 2019/947 e regolamento UAS-IT), è fondamentale per essere in regola e operare coscienziosamente.
Il diritto di conoscere le sanzioni applicate in caso di inadempienze del pilota, volontarie o involontarie, è parimenti un diritto fondamentale per operare con coscienza e conoscenza. Non basta infatti prevedere test online circa le regole aeronautiche se non si conoscono anche le conseguenze.
Sicuramente tra gli obblighi che devono essere rispettati, ai primi posti deve essere messere l’assicurazione per il drone.
Le forme di assicurazione per drone, sono orami ben diversificate tra piloti amatoriali e professionali ed oltre ai danni contro terzi (che presentano alti massimali a fronte di costi molto bassi), hanno ulteriori “Add-on” per l’assicurazione sia del drone e che dei payloads.
Pertanto la raccomandazione è innanzitutto evitare di volare senza assicurazione, e anche non volare nelle zona proibite o soggette a limitazioni al volo, come può essere una zona portuale e/o militare.
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Nota relativa alle immagini: L’immagine in evidenza è stata tratta da pixabay.com, libera per usi commerciali e senza richiesta di attribuzione, L’autore è Free-Photos. La tabella relativa alle sanzioni per uso del drone senza assicurazione e tratta dal documento “Prontuario delle Infrazioni per gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto” Ed. 2015 – edito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza” pubblicato sul sito di Assorpas (Associazione Italiana per Light RPAS). L’uso delle immagini all’interno dell’articolo è ai fini di una migliore comprensione dei contenuti dello stesso.