Nell’articolo del Blog “Regolamento UAS-IT: l’integrazione ENAC al regolamento droni EASA”, era stato anticipata l’ambiguità (o non chiarezza) relativa all’aspetto della registrazione, che nel regolamento UAS-IT alla Parte II – A, articolo 6, recita testualmente:
“Ai sensi dell’Allegato IX del Regolamento Basico N. 1139/2018, gli operatori di UAV hanno l’obbligo di registrarsi, anche ai fini dell’identificazione e dell’imputazione delle responsabilità civili e penali, sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull’UAV.” (Fonte regolamento UAS-IT ENAC).
L’articolo 6, infatti non chiariva se si doveva trattare di un solo QR-code valido a livello operatore o di tanti QR-code (uno per drone).
A dirimerne l’ambiguità sono arrivate le F.A.Q., pubblicate sul sito dell’ENAC, e specificatamente quelle relative alla domanda: Quale codice identificativo QR code devo applicare al drone secondo il nuovo Regolamento ENAC UAS-IT? (F.A.Q. Fonte ENAC).
Di seguito la risposta:
“Il codice identificativo QR code citato agli articoli 6 e 9 del Regolamento è rilasciato dal sito D-Flight, a seguito della registrazione dell’operatore, contiene il codice identificativo dell’operatore secondo la nomenclatura EASA ed è unico per tutti gli UAS riferiti all’operatore.
Ai sensi della normativa europea il codice identificativo avrà valore in tutti gli Stati Membri UE e quindi l’operatore potrà operare il proprio UAS senza ulteriori apposizioni di altri codici in tutti gli Stati Membri UE, fermo restando il rispetto delle ulteriori normative locali se previste.
In una prima fase il codice Operatore UAS sarà aggiunto in chiaro al QR code identificativo riferito a ciascun mezzo nella disponibilità dell’operatore.
I QR code già attivati su D-Flight dovranno essere sostituiti senza ulteriori spese e semplicemente accedendo al sito D-Flight a partire dal 15 gennaio 2021 per la successiva applicazione sul UAS entro il 31 gennaio 2021.
Nella fase a regime, a seguito della conclusione dell’armonizzazione in vigore tra i diversi Data Base Europei e in osservanza alle pertinenti normative, D-Flight metterà a disposizione degli utenti un nuovo QR Code, unico per tutti i mezzi in possesso, che renderà totalmente compatibile l’identificazione degli UAS in UE.” (Fonte sito ENAC – F.A.Q. Droni).
Ed ancora, alla domanda: “Il codice QR rilasciato all’operatore deve essere stampato e apposto su tutti gli UAS dallo stesso operati?” (F.A.Q. fonte ENAC).
La risposta è altrettanto chiara:
“Sì, perché il QR code contiene il codice identificativo dell’operatore secondo la nomenclatura EASA.” (Fonte sito ENAC – F.A.Q. Droni).
Ringraziamo dunque ENAC per ver chiarito in modo immediato ed inequivocabile un aspetto che avevo ingenerato non poche perplessità sia per i piloti hobbistici che per quelli professionali.
Take away QR Code–Registrazione
- il codice QR si ottiene tramite il sito d-flight, previa registrazione (vedasi l’articolo del blog“ Registrare il drone su d-flight (Guida – eBook)”),
- i codici QR che sono stati già attivati dai piloti di droni su d-flight dovranno essere sostituiti a partire dal 15 gennaio 2021 e devono essere applicati sul UAS (drone) entro il 31 gennaio 2021,
- l’adeguamento del codice è gratuito,
- il codice QR rilasciato all’operatore deve essere stampato e apposto su tutti gli UAS utilizzati dallo stesso operatore.
Per cui a decorrere dal 15 gennaio 2021 ed entro e non oltre il 31 gennaio 2021 è necessario effettuare l’adeguamento del QR code.
Articoli correlati QR Code-Registrazione:
- Regolamento europeo EASA Droni – Catg. Aperta
- Regolamento europeo EASA Droni – Catg. Specifica
- Normativa droni: da ENAC verso EASA parte 3 – Cosa cambia
- Registrazione pilota droni – Registrati e voli ovunque in Europa
- Droni: QR-code o codice registrazione operatore drone?
Nota relativa alle immagini: L’immagine in evidenza è stata realizzata da 4mydrone. L’uso delle immagini è esclusivamente ai fini di una migliore comprensione dei contenuti dell’articolo.