L’EASA (European Aviation Safety Agency), nelle sue FAQ n.116454 relative alla Open e Specific catergory, percorso: Home > The Agency > Frequently Asked Questions > Using the FAQ > Registration requirements > Do I need to register my drone?, ovvero disponibili al link, ha precisato quanto segue:
- I droni non devono essere registrati, eccetto i droni certificati (categoria Certified),
- Il pilota deve registrarsi presso la competente autorità nazionale di aviazione (in Italia ENAC).
La registrazione è indipendente dal numero di droni gestito nelle categorie Open e Specific, e la registrazione avrà validata in accordo alle disposizioni stabilite dall’autorità nazione di aviazione.
Per che necessitasse di approfondire le regole e limitazioni delle categorie “Open” e “Specific” si consiglia la lettura degli articoli del Blog: “Regolamento europeo EASA Droni – Catg. Aperta” e “Regolamento europeo EASA Droni – Catg. Specifica“.
La nota aggiornata nelle FAQ, una volta per tutte, pone fine all’interpretazione delle norme. In altri termini, un cittadino membro dell’unione Europea, registrato presso l’authority nazionale, può far volare i suoi droni ovunque nell’ambito del territorio europeo senza ulteriori registrazioni.
Eccezioni alla registrazione droni
Come ben evidenziato nella FAQ, non è necessario registrarsi se i droni pesano meno di 250 grammi e non hanno fotocamera o altro sensore in grado di rilevare dati personali, oppure anche se hanno una fotocamera o un altro sensore, ma pesano meno di 250 grammi, ovvero siano identificati come giocattolo (il che significa che la sua documentazione dimostra che è conforme alla direttiva “giocattolo” 2009/48 / CE).
L’obbligo di registrazione al portale d-flight in Italia è già operativo, per cui mettersi in regola, è necessario. Per le modalità di registrazione sul portale d-flight consultare la guida “Registrare il drone su d-flight (Guida – eBook)“, disponibile per il download gratuito.
Interscambio dati registrazione tra authority
Al fine di consentire il volo in ambito europeo, i dati registrati nei diversi portali messi disposizione dalle diverse authority degli stati membri, saranno condivisi con tutti gli stati. Da qui, l’assegnazione di un numero di registrazione univoco per pilota.
Articoli correlati:
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