L’entrata in vigore del regolamento europeo sui droni è alle porte (mancano 27 giorni al 31/12/2020) e qualcosa si sta muovendo. O meglio, aumenta la confusione circa l’adozione del codice QR per il drone rispetto al codice di registrazione dell’operatore drone. Facciamo il punto sulla situazione, ricapitolando gli step che hanno condotto a questo “stallo confusionale”.
QR-code ovvero registrazione drone
In base a quanto previsto dal regolamento europeo sui droni EASA (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/947), tutti i droni dotati di telecamera, per poter continuare a volare, devono essere registrati.
La registrazione, attraverso il portale d-flight o – d flight come molti preferiscono – (vedi articolo del Blog “Registriamo il drone su d-flight (guida)“). La registrazione, tradotta in termini pratici, si concretizza in un QR-code, da stampare e da applicare al drone.
Iter QR-code registrazione drone
In base a quanto presente nel sito d-flight, la registrazione deve essere ripetuta per tutti i droni della propria “flotta”, pagando per ciascuna registrazione 6,00 € nel caso di un drone ricreativo o di un drone impiegato in operazioni specializzate con MTOW < 250 grammi, oppure 24,00 € nel caso di un drone impiegato per operazioni specializzate e 96,00 € nel caso di un drone utilizzato per operazioni specializzate critiche.
Da cui la necessita di pagare, stampare e appicciare tanti QR-code in relazione al numero ed all’uso del droni.
Codice Registrazione Operatore drone
Ma come previsto dal regolamento EASA sui droni, la registrazione a cui si fa riferimento è quella relativa alla registrazione dell’operatore e non del drone.
La differenza è sostanziale sia in termini economici che pratici. Infatti l’applicazione di quanto contenuto nel regolamento europeo sui droni, implica il pagamento e la stampa di un numero di registrazione relativo all’operatore, che dovrà essere riportato poi su tutti i droni “posseduti” dall’operatore.
EASA ha ulteriormente chiarito (e sembra proprio che per l’Italia ce ne fosse bisogno), nelle brochure informative (pubblicate sul suo sito), che dovranno essere presenti nelle scatole dei droni con la marcatura CE (classe di appartenenza).
Come ben evidenziato dalle frecce, la brochure recita testualmente: “assicurarsi che il proprietario del drone si sia registrato presso la sua autorità nazionale (se non registrato in precedenza)” e “assicurarsi che il numero di registrazione sia apposto sul drone”.

Volantino EASA per droni – Fonte sito web EASA
Non ci sono quindi ambiguità per quanto scritto da EASA.
Quindi? Cosa fare?
Nel paese delle decisioni postume (l’Italia), ci troviamo sospesi. Il QR-code valido quindi fino al 31/12/2020, non è il codice registrazione operatore drone (a meno fino ad una ufficializzazione). Quindi bisogna aspettare … come la solito!
Di certo, ENAC, ci starà lavorando perché, a livello di modulistica, ha variato quella necessaria per le Autorizzazione per Operazioni critiche in Scenari non Standard (art.10, comma 5 e 6), dove sono introdotti i seguenti campi:
- Numero di registrazione (d-flight) operatore UAS,
- Numero di serie o marche di nazionalità e immatricolazione dell’APR.

Campi del modulo richiesta autorizzazione Operazioni Critiche scenari non standard – Fonte sito web ENAC
Quindi: be patient and keep in touch!
Nota relativa alle immagini: L’immagine di copertina, è tratta da pixabay.com, libera per usi commerciali e senza richiesta di attribuzione. L’autore è
informativa e degli snapshoot relativi alla modulistica per la richiesta dell’autorizzazione Operazioni Critiche non in scenari standard sono tratti rispettivamente dal sito web EASA e del sito web ENAC, che ne sono i rispettivi legittimi proprietari. L’uso delle immagini è esclusivamente ai fini di una migliore comprensione dei contenuti dell’articolo.