EASA Droni – Categoria “Specifica”
Dopo aver introdotto le peculiarità in termini di limiti, competenze e natura delle operazioni consentite della categoria Aperta “Regolamento europeo EASA Droni – Catg. Aperta“, descritta nel regolamento europeo sui droni, passiamo dunque ad esaminare la categoria Specifica.
E’ bene tuttavia ricordare che in base al regolamento europeo sui droni EASA, le categorie sono tre:

EASA – Regolamento droni Categorie
ciascuna delle quali consente ben definite attività di volo con drone, in relazione al livello di rischio contemplato dalla categoria stessa.
Categoria Specifica
La categoria Specifica, interessa le operazioni di volo più specializzate e include anche quei casi non facenti parte della categoria “Aperta”. In altre parole se l’attività da svolgere con il drone non ricade in quelle previste dalla categoria “Aperta”, di conseguenza ricade nella categoria Specifica.
I voli nella categoria Specifica – autorizzati – come specificato dal regolamento di attuazione, consentono anche il volo sopra i 120 metri, la possibilità di volo fuori dl campo visivo del pilota – BLOS (vedi Droni – Acronimi & Termini), sopra assembramenti di persone e in aree aeroportuali non controllate (F e G) e controllate.

Categoria Specifica – Limiti
Come già detto, tutto questo deve essere autorizzato dalle autorità competente, presentando una richiesta di autorizzazione.
Tuttavia la fine di snellire sia gli aspetti burocratici che per consentire lo svolgimento di quelle operazioni semplificate, che ricadano in uno degli scenari standard, con limitazioni simili a quelle della categoria Aperta è possibile svolgere l’attività con il drone senza richiesta di autorizzazione operativa.
La tabella seguente pone quindi in evidenza sia i requisiti operativi, il tipo di autorizzazione e le limitazioni richieste nella categoria Specifica.

Tabella Requisiti Categoria Specifica
La necessità di immatricolarsi nello stato membro in cui risiede l’operatore UAS è quindi fondamentale, per lo svolgimento di tutte le operazione nella categoria Specifica.
Ai fini delle operazioni da svolgere nella categoria Specifica ci limitiamo ad esaminare le prime due: operazioni con rischio e operazioni in scenari standard STS1 e STS2.
Operazioni categoria specifica con rischio
Per le operazioni che presentano un rischio più elevato, deve essere effettuata, da parte dell’operatore UAS, la valutazione dei rischi approfondita – SORA (Specific Operations Risks Assessment).
Lo scopo della SORA è quindi quello di individuare i requisiti che devono essere soddisfatti al fine di garantire la sicurezza delle operazioni. Si tratta quindi di un processo a più fasi che traguarda sia l’individuazione dei rischi relative alle operazioni svolte attraverso un velivolo senza pilota, nonché all’individuazione delle misure volte alla mitigazione dei rischi.
La SORA, deve essere presentata all’autorità’ competente. Se approvata sarà possibile effettuare quindi le relative operazioni.
Scenari Standard
Con il regolamento europeo, attraverso l’opinion 5/2019, EASA propone due scenari standard STS1 e STS2. Che definiscono le condizioni operative e entro cui l’operator UAS può’ iniziare le operazioni dopo aver presentato una dichiarazione all’autorità competente.
Scenario standard STS1 (marchio classe C5)
Lo scenario STS1 prevede le seguenti limitazioni:
- operazioni in VLOS,
- Massima altezza 120 mt,
- MTMO < 25 Kg,
- velocità massima di 5 m/s se non vincolato,
- no volo su assembramenti di persone
- area delle operazioni controllata (area urbane),
- area controllata dovrà essere definita dall’operatore al fine di garantire il non volo su assembramenti di persone.
Scenario standard STS2 (marchio classe C6)
Lo scenario STS2, che include rischi intrinseci maggiori dello scenario STS1, prevede le seguenti limitazioni:
- operazioni in VLOS (1 km esteso fino a 2Km con osservatore) e BLOS
- Massima altezza 120 mt,
- MTMO < 25 Kg,
- velocità massima di 50 m/s,
- no volo su assembramenti di persone
- area delle operazioni controllata (e scarsamente popolata).
Le operazioni in scenario STS2 potranno quindi essere svolte su aree più ampie e con minori limitazioni riguardo alla velocità.
Considerazioni sui scenari standard
I requisiti delle classe C5 e C6 dei scenari standard, derivano dall’ampliamento dei requisiti della classe C3 della categoria Aperta.
Gli scenari standard quindi si prestano per lo svolgimento di quelle attività come aerofotogrammetria, ispezioni e rilievo con drone.
Si evidenzia ancora che in base al regolamento europeo EASA sui droni, lo svolgimento di operazioni con drone negli scenari standard necessitano quindi di una dichiarazione e non necessitano di Autorizzazione se sono soddisfatti i requisiti previsti dai scenari standard stessi.
Timeline del regolamento EASA
L’entrata in vigore del regolamento EASA sui droni era stata fissata per il 1 luglio 2020. Tuttavia causa Covid-19, l’entrata in vigore è slittata al 1 gennaio 2021. La piena valenza del regolamento è da interdirsi a far data dal 1 luglio 2022.
N.B.: Nel timeline sottostante, la data del 1 luglio 2020 deve intendersi come 1 gennaio 2021. Le altre date deve essere confermate.

Timeline regolamento Europeo Droni
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