Regolamento EASA – lavori in corso
Come sappiamo, causa Covid-19, l’entrata in vigore del regolamento europeo EASA sui droni è slittato al 1 gennaio 2020.
Tuttavia, il regolamento è stato oggetto di aggiornamento, e lo scorso 12 maggio 2020, sulla Gazzetta Ufficiale Europea è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/639, che ha modificato in alcuni punti il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947. Vediamo quindi in cosa consistono i cambiamenti.
Scenari standard
Un primo aggiornamento del Regolamento di Esecuzione 2020/639, riguarda l’introduzione di due scenari standard europei: STS-01 e STS-02, ma prima di illustrarli è bene ricordare brevemente cosa sono gli scenari standard.
Definizione scenario standard
Per scenario standard si intende uno scenario operativo per le operazione critiche con i droni in ambito urbano.
In pratica, si tratta di semplificazioni operative volte ad eseguire operazioni, o a ottenere in tempi rapidi autorizzazioni sia in scenari urbani che in quelli extraurbani.
Gli scenari sono in relazione alla MTOW (vedi Acronimi e Termini), e per il regolamento ENAC ci sono ben sette scenari standard, ciascuno con le sue limitazioni-obblighi da rispettare.
Ad esempio lo scenario S01 ENAC, è definito come:
“Aree urbane che non prevedono il sorvolo di persone nell’area delle operazioni a meno che non siano indispensabili alle operazioni e addestrate allo scopo”,
prevede che:
- il drone abbia un peso al decollo < 2 Kg,
- il volo avvenga in VLOS,
- l’altezza massima (notturna e diurna) sia 50 m (A.G.L.),
- la distanza massima tar l’APR e l’operatore (notturna e diurna) sia 100 m.
Scenario STS-01 – Regolamento EASA
Lo scenario standard STS-01 introdotto dalla modifica dal Regolamento di Esecuzione 2020/639, è definito come:
“Lo scenario standard 1 STS-01, comprende le operazioni effettuate entro la distanza di visibilità VLOS (vedi Acronimi e Termini), ad un’altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente popolato, utilizzando un UAS (vedi Acronimi e Termini) di classe CE C5″.
Come ben evidente, lo scenario standard introduce una nuova classe la CE C5 (vedi Categoria Aperta) per i droni (UAS). Inoltre è importante sottolineare che un drone di classe C5 potrà essere ottenuto anche tramite “un kit” da applicare ad un drone di classe C3. Il kit a cui si fa rifermento è il sistema di identificazione diretta (transponder).
La classe C5, permette quindi la possibilità di sorvolare un’aera urbana popolata, purché il pilota sia in possesso dell’attestato per le operazioni critiche oltre al fatto che il sia dotato del sistema di identificazione remota diretta.
Inoltre, la classe C5 introduce anche limiti ben definiti per l’area di buffer contro i rischi a terra, ovvero:

Tabella Area Buffer Catg. CE C5 – Immagine tratta da Regolamento di Esecuzione 2020/639
Scenario STS-02 – Regolamento EASA
Lo scenario standard STS-02 introdotto dalla modifica dal Regolamento di Esecuzione 2020/639, è definito come:
“Lo scenario standard 2 STS-02 comprende le operazioni che potrebbero essere effettuate oltre la distanza di visibilità BVLOS, (vedi Acronimi e Termini), con l’aeromobile senza equipaggio a una distanza non superiore a 2 km dal pilota remoto e in presenza di osservatori dello spazio aereo, a un’altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato e utilizzando un UAS di classe CE C6″.
Anche questo scenario standard introduce una nuova classe; la CE C6. Inoltre è importante sottolineare che un drone di classe C6, dovrà avere un dispositivo per la terminazione del volo. In assenza di un osservatore dello spazio aereo, la distanza massima raggiungibile sarà limitata a 1 km. Il pilota ovviamente dovrà essere in possesso dell’attestato per le operazioni critiche.
Applicabilità scenari standard e validità scenari standard nazionali
Le autority nazionali hanno la facoltà’ di evitare la applicazione degli scenari standard STS-01 e STS-02, in determinate zone.
Gli scenari standard nazionali, manterranno la loro validità purché rientrino nelle ritenute valide se rientrano nelle previsioni normative. In ogni caso gli scenari standard nazionali cesseranno la loro applicabilità dal 2 dicembre 2023.
Validità del Regolamento Esecutivo 2020/639
Se da un lato l’entrata in vigore del regolamento europeo EASA è stata già data per slittata al 1 gennaio del 2020, come riportalo in testa all’articolo, il Regolamento Esecutivo 2020/639, dovrebbe essere già effettivo e valido, in quanto sono trascorsi i 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia il per il Regolamento Esecutivo 2019/947, la data di entrata in vigore non è stata cambiata da questa legge di modifica, è rimasta il 1 luglio 2020, sebbene le autorità aeronautiche nazionali, continuino a mostrare nei propri siti avvisi sulla volontà di posticipare il regolamento europeo a gennaio 2021.
Quindi, affiche’ tutto sia allineato anche in termini temporali, la Commissione Europea dovrebbe emanare un atto di rinvio. Restiamo quindi in hovering per capire come comportarci realmente.
Nota relativa alle immagini: La tabella riportata nell’articolo è tratta dal documento Regolamento di Esecuzione 2020/639. L’uso delle immagini e della tabella è esclusivamente ai fini di una migliore comprensione dei contenuti dell’articolo. L’immagine in evidenza è stata realizzata da 4mydrone su base della foto tratta da pixabay.com, libera per usi commerciali, autore pieonane.